Factoring: il relativo contratto sconta l’imposta di registro proporzionale. (CTR Roma, Sez. XIV, sent. n. 4180 del 27 giugno 2016)

Il contratto di factoring è un contratto attraverso il quale l'imprenditore cede uno o più crediti vantati nei confronti dei propri clienti al factor, il quale li prende in carico, li gestisce e finanzia l'imprenditore anticipando una somma percentuale dei crediti ceduti, trattenendo una commissione quale compenso per il suo operato; si tratta in effetti di un finanziamento mediante la cessione del credito e nel caso in esame non essendovi nessun riferimento al pagamento di una commissione e non essendovi nessuna condizione che produca i suoi effetti al verificarsi dell'evento, ne discende che va inquadrato nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2, comma III, lettera a del Dpr. n. 633/72.
Il contratto in questione è assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale, non rientrando nel campo di applicazione dell'Iva.

Commento

(di Daniele Minussi)
In cosa consiste il contratto di factoring? Nella cessione massiva di crediti a fronte dell'anticipo di una corrispondente somma, detratta una commissione in favore del factor. Come tale, ha una evidente finalità finanziaria, che determina la non ricomprensione nel campo applicativo dell'imposta sul valore aggiunto. A ciò segue, anche in relazione al principio di alternatività delle imposte, la sottoposizione dello stesso ad imposta di registro in misura proporzionale, vale a dire in dipendenza dell'entità del corrispettivo della cessione.

Aggiungi un commento