Estinzione delle servitù prediali ex artt. 1703 e 1704 cc. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16861 del 5 luglio 2013)

In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, l'interruzione del termine ventennale stabilito dall'art. 1073 c. c., oltre che dal riconoscimento del proprietario del fondo servente, può essere determinata soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali.
In tema di estinzione delle servitù prediali, i termini stabiliti dagli artt. 1073 e 1074 c. c. concernono quantità omogenee, tra loro cumulabili, sicché il non uso per volontaria inerzia del proprietario del fondo dominante può sommarsi, ai fini del compimento della prescrizione ventennale, con la susseguente impossibilità di uso della servitù per fatto riconducibile al proprietario del fondo servente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. mette a fuoco due distinti principi in tema di prescrizione per non uso ventennale: a) l'insufficienza, ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, di atti quali diffide stragiudiziali; b) l'unitarietà del fenomeno del decorso del tempo, indifferente rispetto ai fatti generatori dell'inerzia del titolare del diritto reale minore.
Così non conta se il mancato esercizio del diritto sia dipeso dall'atteggiamento inerte del titolare che non lo esplichi ovvero (anche in via concomitante e/o susseguente) dalla condotta di altri soggetti (quale, nella fattispecie, il proprietario del fondo servente che non consenta l'esercizio della servitù).

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