Estinzione della società: l’art. 28 del d.lgs 175/2014 ha natura sostanziale e novativa, non interpretativa. Irretroattività della disposizione. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 6743 del 2 aprile 2015)

Il comma 4 dell'art. 28, comma IV, d.lgs. n. 175/2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva. Ne segue che il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'amministrazione finanziarla e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma II, c.c. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce II presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente).

Commento

(di Daniele Minussi)
Efficacia soltanto fiscale della sopravvivenza della società pur cancellata dal Registro delle imprese: ciò è quanto dispone l'art. 28 IV comma del d.lgs. 175/2014 con effetto a far tempo dalla fine dell'anno 2014. Per cinque anni dalla cancellazione la società "esiste" ancora, sia pure soltanto l'amministrazione finanziaria. E per le fattispecie pregresse, antecedenti cioè all'entrata in vigore della predetta normativa?
Quello della natura interpretativa o novativa delle disposizioni di legge che vengono emanate a modifica di precedenti regole è un refrain non dell'ultima ora (a tacer d'altro si consideri il nodo delle c.d. fidejussioni omnibus e dell'incidenza della legge 17 febbraio 1992, n. 154 sul tema dei debiti futuri; sul testo dell'art. 2504bis cod.civ. in tema di fusione all'esito della novella del 2003). Non fa eccezione il principio ritraibile dalla pronunzia in esame, in forza della quale è stata riconosciuta la portata innovatrice, dunque escludente la retroattività, dell'art.28 IV comma del d.lgs. 175/2014 ai sensi del quale l'estinzione della società produce effetto soltanto una volta decorsi cinque anni a far tempo dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

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