Estinzione dell'impresa: l'art.2495 cod.civ. in tema di società, non è applicabile alle vicende estintive dell'impresa individuale. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 98 del 7 gennaio 2016)

La disciplina di cui all'articolo 2495 c.c., secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Secondo l'orientamento della Cassazione ormai costantemente affermatosi, l'esecuzione della formalità di cancellazione dal registro delle imprese possiede efficacia costitutiva. Ne discende l'estinzione dell'ente pur quando fossero rimaste attività o passività. Altrettanto non può dirsi per quanto attiene all'imprenditore individuale (cfr., esattamente negli stessi termini, Cass. civile, sez. III 21714/2013), la cui consistenza soggettiva è invariante, attenendo alla realtà della persona fisica, senza la mediazione di entità diverse dalla stessa. Il termine della qualità di imprenditore non è legato all'esecuzione di specifiche formalità, bensì al venir meno dell'effettivo svolgimento dell'attività di impresa.

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