Estinzione dell'impresa: l'art.2495 cod.civ. in tema di società, non è applicabile alle vicende estintive dell'impresa individuale. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 98 del 7 gennaio 2016)
La disciplina di cui all'articolo 2495 c.c., secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale.