Espropriazione "semplificata": non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione all’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 441 del 13 gennaio 2014)

Le Sezioni unite – sollevando la relativa questione innanzi alla Corte costituzionale - hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 42 bis del T.U. approvato con D.P.R. n. 327/2001 (introdotto dall’art. 34 del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011), che, in tema di occupazione acquisitiva, ha introdotto una ipotesi di acquisizione sanante, perché irragionevole, lesiva dei principi di uguaglianza, di difesa, dei principi a tutela e garanzia della proprietà privata e di legalità dell’azione amministrativa, nonché per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 e all’art. 1 del I prot. add. CEDU e con il principio del giusto processo.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art.42 bis del t.u. 327/2001 introdotto nel 2011 prescinde del tutto da una dichiarazione di pubblica utilità, autorizzando l'espropriazione sostanziale "in assenza di una predeterminazione dei motivi di interesse generale che dovrebbero giustificare il sacrificio del diritto di proprietà, reputando sufficiente che la perdita del bene da parte del proprietario trovi giustificazione nella situazione di fatto venutasi a creare per effetto del comportamento contra jus dell'amministrazione e ne consente l'acquisizione anche laddove tale procedura sia stata violata o totalmente omessa" (sent. cit.). Il contrasto di siffatta procedura rispetto al corretto svolgimento del procedimento amministrativo (art.97 Cost.) può ben condurre ad una conseguente perdita di protezione dell'interesse del privato. E' giustificabile la disparità di trattamento che così si viene a creare tra il procedimento ablatorio "ordinario" e quello "semplificato" di cui all'art.42 bis t.u. 327/2001, nel quale l'amministrazione pare poter agire secondo percorsi assolutamente insindacabili?

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