Espropriazione per pubblica utlità: l'accordo per la cessione bonaria non elimina il potere della p.a. di agire unilateralmente con l'espropriazione. Misura dell'indennizzo ex art.12 legge 865/1971. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9990 dell’8 maggio 2014)

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la scelta del proprietario per la cessione volontaria del bene non obbliga la P.A. a contrarre, essa conservando il potere discrezionale di chiudere il procedimento con atto d'autorità, fermo il diritto dell'espropriato al beneficio economico ex art. 12 della legge n. 865/1971.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è configurabile a carico della P.A. un obbligo a contrarre azionabile ex art.2932 cod.civ. in riferimento ad un'acquisizione da operarsi nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità quand'anche l'amministrazione avesse optato di percorrere la via della cessione volontaria. Anche in questa ipotesi infatti l'Amministrazione conserva il potere, del tutto discrezionale, di chiudere autoritativamente il procedimento mediante un atto ablativo unilaterale, ferma comunque restando la determinazione dell'indennizzo nella misura di cui all'art.12 della legge 1971 n.865. Giova rammentare che detta disposizione prevedeva che, in sede di cessione volontaria, il corrispettivo (e non già l'indennizzo, stante la natura negoziale dello strumento) fosse convenuto in misura superiore di non più del 50 per cento dell'indennità provvisoria di espropriazione determinata ai sensi degli artt. 16 e 17 della stessa legge proprio per incentivare il raggiungimento di soluzioni concordate tra privato a p.a..

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