Esito negativo della richiesta di trasferimento della residenza: insussistenza dei presupposti per poter fruire delle agevolazioni "prima casa". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2181 del 6 febbraio 2015)

Il contribuente non ha diritto alle agevolazioni sull’acquisto della prima casa se, pur avendo fatto istanza di trasferimento di residenza, non l’ha ottenuta dal Comune. A nulla rileva la presentazione di una seconda domanda.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se addirittura è possibile poter fruire della agevolazioni in parola quand'anche sia stata semplicemente richiesta e non ottenuta la residenza nel Comune ove è stato acquistato l'immobile, è tuttavia chiaro che, ove la richiesta di trasferimento sia stata "bocciata" tali agevolazioni non competono e, qualora siano state invocate, debbono essere revocate.
Il principio, in sè del tutto logico, deve fare i conti con la farraginosità del procedimento amministrativo e con le incertezze delle concrete modalità di accertamento in concreto eseguito dai vigili urbani dei Comuni. Potrebbe bastare infatti un semplice viaggio a vuoto del vigile incaricato che non trovasse la persona in casa o che non constatasse la presenza di mobilio sufficiente a condurre la normale vita domestica per condurre ad un diniego fatale. Anche perchè l'eventuale immediata reiterazione della domanda anche introdotta pochi giorni dopo è stata reputata aver natura diversa da quella di precisazione della prima...

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