Esercizio della servitù: il criterio del minimo mezzo e quello, complementarmente opposto, di cui all'art.1064 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 216 del 12 gennaio 2015)

In tema di servitù prediali, l'estensione e le modalità di esercizio del diritto, ove non siano desumibili dal titolo, devono essere individuate mediante i criteri previsti dagli artt. 1064 c.c., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, e 1065 c.c., per il quale la servitù è costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Gli artt. 1064 e 1065 cod.civ. pongono regole che, nella loro antiteticità, si propongono di surrogare un titolo di costituzione del diritto reale parziario lacunoso in merito al modo ed all'estensione del diritto.

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