Esecuzione sui beni della comunione legale: vendita dell'intero bene e non della quota indivisa. (Appello di Potenza, 16 maggio 2013)

A differenza di quanto accade nella comunione ordinaria nella quale ben può il pignoramento colpire la quota indivisa, in presenza di una comunione legale tra coniugi oggetto dell'azione esecutiva può essere aggredito solo il singolo bene comune e non la quota indivisa di esso. Occorre, pertanto, in ipotesi di bene ricadente in comunione legale vendere l'intero e soddisfare i creditori del coniuge debitore sulla metà del ricavata. In sede di riparto finale, poi, assegnato ai creditori il valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, il residuo dovrà essere restituito alla comunione legale ovvero all'altro coniuge. La comunione legale per effetto dell'espropriazione forzata, non si scioglie ma si restringe con restituzione alla comunione dell'altra metà.

Commento

(di Daniele Minussi)
Cosa accade se un debito contratto da uno soltanto dei coniugi si riverbera sui beni ricompresi nella comunione legale? la risposta della Corte di merito è nel senso che debba essere assoggettato ad esecuzione il bene intero e non semplicemente la quota indivisa dello stesso (come accadrebbe nel caso di comunione ordinaria). Una volta che si fosse addivenuti alla vendita ed alla realizzazione del ricavato, la metà dell'importo realizzato dovrà essere attribuita "alla comunione legale o all'altro coniuge". In verità soltanto quest'ultima soluzione parrebbe appagante (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6575 del 14 marzo 2013).

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