Esecuzione forzata su beni facenti parte di un fondo patrimoniale. Accertamento del giudice sulla finalità del debito. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 10975 del 5 maggio 2017)

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.
Va accertato quindi, in punto di fatto, se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che, se è vero che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni. L'accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia della S.C. che assume in considerazione lo scopo per il quale il debito che origina la responsabilità patrimoniale è stato contratto. Poichè il fondo patrimoniale vale a porre sotto protezione i beni che vi sono sottoposti, i quali tuttavia debbono rispondere delle obbligazioni contratte per il sovvenire alle esigenze della famiglia, il punto cruciale consiste nel verificare se l'obbligazione generatrice della responsabilità sia o meno riconducibile a tale ambito. Cosa riferire dell'obbligazione tributaria relativa all'impresa? Secondo la S.C. occorre verificare caso per caso.

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