Esclusione della responsabilità dell’appaltatore quando costui agisce come nudus minister, (Cass. Civ., Sez. II, n. 11815 del 27 maggio 2011)

In tema di appalto gli errori del progetto fornito dal committente ricadono su questo ultimo ed escludono la responsabilità dell’appaltatore solo quando questi si ponga, rispetto a quello, per espressa previsione contrattuale, come nudus minister , come passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza nessuna possibilità di iniziativa e vaglio critico, laddove in ogni altro caso la prestazione dovuta dall’appaltatore implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ribadisce il proprio orientamento in base al quale la responsabilità dell'appaltatore viene esclusa soltanto nell'ipotesi in cui egli svolga il ruolo di mero esecutore rispetto ad elementi progettuali prestabiliti dal committente, senza avere alcuna possibilità di introdurre modifiche al progetto nè assoggettare quest'ultimo a rilievi critici.

Aggiungi un commento