Esclusione della prelazione agraria: Irrilevanza della mancata approvazione di piano regolatore. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 3717 del 24 febbraio 2015)

È precluso l'esercizio della prelazione agraria nel caso in cui il nuovo piano regolatore, pur ancora in itinere, preveda per il terreno, a differenza dello strumento edilizio vigente, una destinazione non agricola, ove lo stesso, ancorché successivamente non approvato, risulti adottato al momento della conclusione del contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Basta la mera adozione del nuovo strumento urbanistico che preveda la destinazione non agricola del fondo ai fini dell'esclusione del diritto di prelazione.

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