Esclusione del socio fallito e revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6734 del 24 marzo 2011)

Il socio di società in nome collettivo composta da due soci, che sia stato dichiarato fallito, deve considerarsi non avere mai perduto la qualità di socio per effetto della revoca del fallimento, qualora la sua quota non sia stata liquidata o la società sia rimasta in vita, di guisa che egli risponde dei debiti sociali sorti durante il periodo in cui è rimasto soggetto alla dichiarazione di fallimento poi revocata.
Spettando comunque al fallito una limitata capacità processuale, egli ha l’onere di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, verificandosi, in mancanza, anche per lui l’effetto della definitività del decreto.
Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i propri effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, ciascuno di questi ha l’onere di proporvi opposizione, con la conseguenza che, in mancanza, il decreto ingiuntivo diviene definitivo anche con riguardo al socio e questi non può opporre l’eventuale prescrizione maturatasi in precedenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame sancisce l'efficacia ex tunc, vale a dire retroattiva, della revoca della pronunzia dichiarativa di fallimento in estensione che ha riguardato il socio di una società in nome collettivo.
Il recupero della qualità di socio (che sarebbe stata perduta in conseguenza dell'esclusione di diritto di costui da ulteriore società di persone di cui egli faceva parte) ha non poche conseguenze, tra le quali quella di dover rispondere dei debiti sociali nel frattempo maturati in capo alla compagine sociale rispetto alla quale era stato escluso di diritto.

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