Esclusione del socio accomandante che non provvede ad approvare il bilancio, conseguente esclusione, diritto di controllo. Inapplicabilità al socio accomandante del divieto di concorrenza di cui all'art.2301 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10715 del 24 maggio 2016)

Deve ritenersi che dall’art. 2320, comma III, c.c. scaturisca il diritto del socio di verificare la contabilità: ne consegue che è giustificato il comportamento dei soci accomandanti i quali si sono rifiutati di partecipare all'assemblea per l'approvazione dei bilanci senza essere stati messi nelle condizioni per il controllo dei relativi documenti e che è illegittima la delibera di esclusione dalla compagine di detti soci, i quali invece hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.
Il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice, che, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 c.c., hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, e non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che in tema di società in accomandita semplice non sarebbe neppur dato di poter parlare di "assemblea dei soci", stante il difetto di articolazione organica delle società a base personale, nel caso in esame veniva in considerazione la condotta dei soci accomandanti che, non provvedendo ad approvare il rendiconto annuale predisposto dall'accomandatario, avevano per tale motivo subito il provvedimento di esclusione deliberato dall'accomandatario. Agevole osservare come, nella fattispecie, la mancata approvazione del rendiconto fosse ben giustificata dalla carenza di informazioni, pur debitamente richieste competentemente al socio accomandatario. Solo quest'ultimo, infine, è vincolato all'obbligo di non concorrenza, inapplicabile ai meri soci di capitale.

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