Erronea indicazione del termine di efficacia della garanzia nella nota di iscrizione ipotecaria. Non costituisce elemento essenziale. Non incide sulla identificazione del contenuto della garanzia che rimane valida. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2075 del 5 febbraio 2015)

L'eventuale inserimento per errore nella nota di iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari di un elemento non essenziale, quale il termine di efficacia della garanzia, non previsto dal titolo o ad esso non conforme, non è idoneo a connotare il diritto ipotecario anche quanto a quell'elemento, poiché la garanzia ipotecaria non può avere caratteristiche difformi rispetto a quanto previsto nel titolo stesso o in esso non previste. L'errore caduto su un elemento non essenziale (come nella specie) diverso dalle indicazioni previste dall'art. 2839 c.c. a pena di nullità e, dunque, non idoneo ad incidere sulla identificazione del contenuto della garanzia e la cui presenza non è fonte di invalidità della garanzia stessa, non può ritenersi ovviabile con lo strumento della rettifica, che rimuove l'inserimento nella nota ipotecaria della previsione del termine inferiore a quello di legge, inserita per errore, rendendo chiaro anche ai terzi che l'iscrizione ipotecaria è soggetta al termine di efficacia ordinario ventennale previsto dall'art. 2847 c.c.. Consegue a quanto innanzi che deve escludersi che la nota di iscrizione, che ha funzione soltanto strumentale e non è autonoma fonte di obbligazioni, possa sostituirsi al titolo, neppure allo scopo di meglio tutelare l'affidamento dei terzi, attribuendo al diritto ipotecario contenuti o limiti non previsti dalla legge, da un provvedimento del Giudice e neppure dalla volontà delle parti che abbiano consentito all'iscrizione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Cosa accade se la nota si iscrizione riporta una data errata in riferimento al termine di efficacia dell'ipoteca? Secondo la S.C. non si tratta di un elemento essenziale e, come tale, non inficia il diritto del creditore ipotecario. Basta provvedere mediante rettifica a correggere l'errore. Diverse sarebbero state le conseguenze qualora si fosse trattato di errori consistenti in dati inesatti o mancanti relativi all'identità del creditore, del debitore, all'ammontare del credito o all'identificazione del bene cauzionale: elementi questi da reputarsi essenziali. L'errore o l'omissione di questi dati avrebbero pertanto cagionato l'invalidità della garanzia ipotecaria ai sensi dell'art. 2841 cod.civ..

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