Errata autoliquidazione dell’imposta e responsabilità del notaio rogante. (CTR Firenze, Sez. V, sent. n. 2455 del 16 dicembre 2014)

Legittima l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro a carico del notaio, responsabile d’imposta, che ha rogato un atto di compravendita dal quale è desumibile, da parte dell’ufficio in sede di controllo sulla determinazione dell’imposta principale, che l’Iva su quella compravendita non era applicabile, ma doveva essere applicata l’imposta di registro proporzionale in luogo di quella in misura fissa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, per il principio di alternatività, in sede di stipulazione di un atto di vendita, è dovuta l'imposta di registro ovvero l'IVA. I presupposti in forza dei quali una distinzione, un tempo chiara, tra le ipotesi in cui è dovuta la prima piuttosto che la seconda oggi sono piuttosto labili, a causa dei plurimi interventi normativi (cfr. il c.d. "decreto Bersani del 2006) che, in materia fiscale, hanno complicato in maniera enorme la materia, introducendo anche istituti nuovi (quali la c.d. reverse charge o inversione contabile). Tra l'altro la sottoposizione ad IVA dovrebbe essere invocata direttamente dalla parte che, avvalendosi di commercialisti, ben dovrebbe stabilire tale aspetto (legato ad imposte da qualificare come dirette). Ebbene: in ogni caso, quand'anche l'atto sia stato erroneamente sottoposto ad IVA, anzichè a registro, a rispondere è comunque il notaio, a carico del quale può ben venire emesso avviso di liquidazione dell'imposta principale.

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