Errata autoliquidazione dell’imposta e responsabilità del notaio rogante. (CTR Firenze, Sez. V, sent. n. 2455 del 16 dicembre 2014)
Legittima l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro a carico del notaio, responsabile d’imposta, che ha rogato un atto di compravendita dal quale è desumibile, da parte dell’ufficio in sede di controllo sulla determinazione dell’imposta principale, che l’Iva su quella compravendita non era applicabile, ma doveva essere applicata l’imposta di registro proporzionale in luogo di quella in misura fissa.