Erede del legittimario leso: termine di decorrenza dell’azione di riduzione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13407 del 30 giugno 2015)

In tema di successione necessaria, qualora la lesione della legittima derivi da donazioni, il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione non essendo sufficiente il relictum a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva, senza che rilevi, a tal fine, che la riduzione sia domandata, ai sensi dell'art. 557, comma I, c.c., dall'erede del legittimario, a cui non spetta un diritto autonomo rispetto al suo dante causa, sicché, ove al momento dell'apertura della successione del legittimario risulti già maturata la prescrizione dell'azione di riduzione, resta preclusa all'erede la possibilità di domandare utilmente la stessa, non potendo la morte del legittimario comportare la reviviscenza di un diritto che quest'ultimo aveva già perduto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia esplicita un tema invero non specialmente arduo: quello cioè del termine prescrizionale entro il quale è possibile far valere l'azione di riduzione. I dieci anni che la legge concede per attivare il rimedio decorrono indispensabilmente dal giorno dell'apertura della successione. Non si può dubitare che, quand'anche la posizione del legittimario leso sia stata trasferita mortis causa al di lui erede, costui possa esercitare l'azione entro lo stesso termine, senza che si possa verificare alcuna dilatazione temporale volta a consentire una protrazione del detto termine decennale. D'altronde il diritto che l'avente causa dal legittimario defunto farebbe valere è esattamente lo stesso vantato dal proprio dante causa.

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