Emissioni olfattive, normale tollerabilità e attitudine a "offendere, imbrattare o molestare". (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 14467 del 24 marzo 2017)

È configurabile la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. anche nel caso di "molestie olfattive". Quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo al criterio della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. che comunque costituisce un referente normativo, ciò non concretizzandosi in violazione del divieto di analogia.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il criterio civilistico di "normale tollerabilità" si intreccia con i requisiti della fattispecie penale prevista dall'art. 674 c.p. che punisce "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti". Può l'emissione di fumi ed odori di cucina (nella specie risultanti dalla cottura di sughi e di fritti) integrare gli estremi del predetto reato? Secondo la S.C. la risposta è affermativa: ben possono dunque le molestie "olfattive" a carico dei vicini costituire reato.

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