Emissione di pronunzia costitutiva ex art. 2932 e offerta del prezzo di cui al II comma. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13707 del 31 maggio 2017)

L'offerta del prezzo prevista dell'art. 2932, comma II, c.c. non è necessaria ove il pagamento non sia esigibile al momento della domanda, quale che risulti il prezzo ancora dovuto all'esito dell'accertamento dell'importo complessivo da corrispondere, contestualmente richiesto dall'attore, promissario acquirente, che contesti la pretesa di maggior prezzo avanzata dal convenuto, promittente alienante.
L’offerta ex art. 2932 c.c. della prestazione corrispettiva da parte del contraente che abbia proposto la domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, costituendo una condizione dell’azione (che è necessario ma anche sufficiente che sussista al momento della decisione), può essere validamente fatta in tutto il corso del giudizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che l'offerta del pagamento del residuo prezzo rappresenta una vera e propria condizione dell'azione, la quale tuttavia deve sussistere nel momento della decisione, nel caso di specie la parte instante per l'ottenimento della pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ. non aveva offerto, a fronte delle contestazioni svolte, di corrispondere le (esigue) somme a conguaglio del prezzo già pagato alla parte promittente alienante. Va da sè che una appropriata difesa avrebbe dovuto porre, quale domanda subordinata, quella volta all'ottenimento della sentenza traslativa della proprietà subordinatamente all'accertamento della parte di prezzo nella misura residuamente accertata dal giudice di merito.

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