Elementi identificativi del bene oggetto di contratto preliminare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24133 del 24 ottobre 2013)

È valido il preliminare di compravendita del box auto anche se i proprietari hanno specificato solo l’indirizzo dell’immobile, tralasciando gli altri parametri descrittivi (estremi catastali, coerenza, consistenza…). Perché un contratto preliminare sia valido, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l'accordo delle parti su quelli essenziali. Inoltre, è sufficiente che dal documento risulti che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché l'intervenuta convergenza delle volontà sia anche, aliunde o per relationem, logicamente ricostruibile.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronuncia mette in risalto la differenza tra preliminare e contratto traslativo quanto agli elementi identificativi del bene immobile che ne sia oggetto.

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