Elementi differenziali tra modo e condizione risolutiva. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 5702 del 11 aprile 2012)
Mentre nella donazione modale l’onere imposto al donatario costituisce una vera e propria obbligazione, con la conseguente rilevanza dell’indagine volta ad accertare se la sua mancata esecuzione dipenda da inadempimento imputabile al donatario, l’avveramento dell’evento futuro ed incerto previsto dalle parti come condizione risolutiva del contratto produce effetti a prescindere da ogni indagine sul comportamento colposo o meno dei contraenti in ordine al verificarsi dell’evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni del contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni.