Efficacia "prenotativa" della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2652, n. 2, cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24960 del 24 novembre 2014)

La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligazione di alienare un immobile ha efficacia prenotativa ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., sicché, in tal caso, sono inopponibili al promissario acquirente le alienazioni a terzi effettuate dal promittente venditore in epoca successiva, e rende possibile il trasferimento del bene in favore dell'attore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia sottolinea il peculiare profilo effettuale della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica. Non viene infatti in considerazione la funzione primaria della formalità pubblicitaria, la cui dinamica è illustrata dall'art.2644 cod.civ. (consistente nel dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa), bensì quella, assai differente, intesa a sancire l'irrilevanza delle vicende che avessero luogo medio tempore, vale a dire nel tempo intercorrente tra la trascrizione della domanda e l'emissione della sentenza che la dovesse successivamente accogliere. In omaggio al principio chiovendiano in forza del quale il secondo il quale la durata del processo non può andare in danno di chi ha ragione sono dunque irrilevanti in danno dell'attore gli atti di disposizione del bene che fossero eventualmente compiuti dal proprietario del bene in tale intervallo temporale, come anche gli eventuali atti esecutivi di terzi.

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