Efficacia del differimento consensuale della dazione della somma convenuta quale caparra confirmatoria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10056 del 24 aprile 2013)

In tema di caparra confirmatoria, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, ma, in tal caso, non si producono gli effetti che l'art. 1385, comma II, c. c. ricollega alla consegna, in conformità alla natura reale del patto rafforzativo del vincolo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Assolutamente condivisibile quanto deciso dalla S.C.: del tutto legittimo e praticabile il differimento della dazione della caparra ad un tempo successivo rispetto a quello del perfezionamento dell'accordo. Da tale momento si produrranno, evidentemente, le conseguenze giuridiche che la legge riconnette alla dazione della caparra: in altri termini il profilo di efficacia della stessa è legato alla materialità della traditio di quanto ne costituisce l'oggetto e non alla mera convergenza del consenso raggiunto inter partes, cioè all'aspetto semplicemente convenzionale.

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