Effettività della destinazione nel comodato. (Appello di L’Aquila, 16 ottobre 2013)

L'effettività della destinazione a casa familiare da parte del comodante non può essere desunta dalla mera natura immobiliare del bene concesso, ma implica un accertamento in fatto, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare (nella specie, la ricorrente doveva provare che il comodato non era stato stipulato dai proprietari solo con il marito (loro figlio) e che era finalizzato alle esigenze della costituenda famiglia come casa coniugale).

Commento

(di Daniele Minussi)
Il fatto sul quale si impernia la decisione è costituito dalla condanna della moglie alla restituzione dell'immobile già comodato al solo marito da parte dei di lui genitori un anno prima delle nozze. L'appartamento, assegnato in sede di separazione personale alla moglie, deve essere restituito ai comodanti, in difetto del consenso dei quali il comodatario non può cedere ad altri la fruizione del bene. Non v'è infatti alcuna prova del fatto che l'immobile venne concesso in comodato per essere posto a disposizione della nuova famiglia.

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