Effetti prenotativi della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare. Definizione del procedimento con verbale di conciliazione. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5102 del 5 marzo 2014)

La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare produce gli effetti prenotativi previsti dall'art. 2652, n. 2, c.c. solo in caso di trascrizione della successiva sentenza di accoglimento e non anche quando il processo sia stato definito con verbale di conciliazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto l'efficacia della trascrizione del contratto preliminare di vendita immobiliare non corrisponde a quella prevista dall'art.2644 cod.civ. (funzione primaria, intesa a dirimere il conflitto tra più aventi causa da un medesimo dante causa: effetti dichiarativi) bensì mero effetto prenotativo, del tutto analogo a quello proprio della effettuazione della formalità pubblicitaria in riferimento alla domanda giudiziale. La "prenotazione" è infatti tale in rapporto all'esito favorevole del giudizio.
Ciò premesso, è stato deciso che, ai fini del consolidamento dell'effetto prenotativo risulta ininfluente la definizione della vertenza per il tramite di una conciliazione.

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