Effetti della fusione per incorporazione sulla notificazione. Teoria estintiva (antecedente la Riforma del 2003) o modificativa? (Cass. Civ., Sez. I, n. 18983 del 16 settembre 2011)

La fusione per incorporazione di una società per azioni in un’altra determina l’estinzione dell’ente incorporato ed il subingresso nel giudizio, a seguito di riassunzione o di costituzione volontaria, della società incorporante. La conseguenza è che l’eventuale riassunzione del processo deve contenere la vocatio in ius della società incorporante ed essere quindi a questa notificata. Invece, la notifica effettuata alla società estinta deve ritenersi del tutto inesistente per inesistenza del soggetto notificando.

Commento

(di Daniele Minussi)
Occorre non farsi trarre in inganno dalla tempistica: la massima infatti attiene ad un'operazione di fusione intervenuta nel tempo antecedente la Riforma del diritto societario del 2003.
Il problema in considerazione sorge quando una società, nei cui confronti sia stata ritualmente instaurata una causa civile, abbia a fondersi per incorporazione. Tale eventualità, qualificata come evento interruttivo del processo, rendeva necessario procedere alla riassunzione nei confronti della società incorporante.
In questo senso, l'estinzione della società incorporata, ormai fusa nell'incorporante, non poteva che comportare l'indispensabilità che la notifica venisse effettuata all'(unico) soggetto esistente.
In esito alla riforma del diritto societario del 2003, questo esito interpretativo è mutato.
Il novellato art.2504 bis cod. civ., in tema di effetti della fusione, ha infatti eliminato l'aggettivo "estinte" contenuto nel testo della previgente disposizione, sostituendolo con "società partecipanti alla fusione". La modifica ha condotto gli interpreti a ritenere che la fusione possieda effetti non già estintivi, bensì semplicemente modificativi delle società partecipanti all'operazione di fusione. Le logiche conseguenze di tale impostazione impongono di dare una soluzione divergente rispetto a quella adottata dalla pronunzia in esame. In tal senso cfr.Cass. civile, sez. Unite 2637/2006 che ha escluso l'interruzione del processo.

Aggiungi un commento