Eccessività della penale: quali criteri per il Giudice? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7180 del 10 maggio 2012)

La pattuizione di una clausola penale non si sottrae alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l’inadempimento od il ritardo dell’adempimento dell’obbligazione, cui accede la detta clausola, sia determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Infatti, caratteristica essenziale della clausola penale è la sua connessione con l’inadempimento colpevole di una delle parti e, pertanto, essa non è configurabile allorché sia collegata all’avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata.
In tema di clausola penale, il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività, a norma dell'art. 1384 c.c., ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'elemento centrale della sentenza è la messa a fuoco del criterio alla cui stregua il giudice può valutare l'eccessività della penale. E' infatti evidente che l'entità della penale è pur sempre il frutto dell'accordo delle parti e che l'eventuale intervento mitigatore del Giudice non può non venire ad alterare un equilibrio consensualmente raggiunto. Cosa si deve intendere per criterio "oggettivo"? Secondo la S.C. il giudicante non deve tener conto della situazione soggettiva del debitore, ma soltanto dello squilibrio tra le posizioni delle parti; la considerazione dell'interesse del creditore serve inoltre a valutare se la penale sia eccessiva o meno.

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