E' tassabile il mandato senza rappresentanza ad alienare con le sole imposte fisse (Commissione Tributaria Regionale di Firenze, 117/2011)

Se il trasferimento del bene è solo strumentale ai fini della vendita a terzi non è legittimo tassare la cessione funzionale all’adempimento del mandato con tassa proporzionale nonchè la successiva vendita a terzi. Ciò perché, in tal modo, si tasserebbe un “mandato” in funzione del bene e si permetterebbe all’Ufficio (delle Entrate) di emettere un accertamento di valore con sanzione anche a carico del mandatario. Tale evenienza è palesemente illegittima, dal momento che il mandatario risponde solo del proprio operato, ma non dell’indicazione del valore del bene.
Di conseguenza la richiesta di pagamento di imposta a tassa fissa è da ritenersi compatibile con la natura di contratto di mandato, come evolutivamente è stato deciso in tema di Trust e per l’attività delle società Fiduciarie.

Commento

Che il mandato senza rappresentanza a vendere un immobile sia tassato ad imposta fissa potrebbe rappresentare una conclusione invero banale. Meno banale è che questa conclusione valga quand'anche esso sortisca effetti traslativi relativamente a diritti reali immobiliari. La posizione del mandatario, investito della titolarità dell' immobile risulta invero funzionale all'adempimento degli obblighi ex mandato e questo agevola la comprensione della decisione.
Ma cosa dire dell'ipotesi in cui, successivamente, l'attività programmata non abbia seguito? Cosa riferire del caso in cui, decorso un decennio, si sia prescritta l'actio mandati? Forse che si deve concludere che il bene sia divenuto di proprietà del mandatario?

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