E' sottoponibile a pignoramento per intero il bene che fa capo alla comunione legale tra i coniugi in relazione al debito di uno solo di essi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6230 del 31 marzo 2016)

Per il debito di uno dei coniugi correttamente è sottoposto a pignoramento per l'intero il bene, pure se in parte compreso nella comunione legale con l'altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti tutti della procedura, fino all'aggiudicazione ed al trasferimento di quello in favore di terzi compresi, nonché con esclusione della fondatezza della pretesa del debitore esecutato e dell'opponente originaria non solo di caducare tali atti, ma pure di separare di quel bene parti o quote o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l'intero, salva la corresponsione al coniuge non debitore, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo di essa, dovuta in dipendenza dello scioglimento, avutosi sia pure in via eccezionale limitatamente a quel bene, ma per esigenze di giustizia ed all'atto del decreto di trasferimento, della comunione legale in parola.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art. 189 cod.civ. non permette al creditore personale di uno soltanto dei coniugi di aggredire un bene appartenente alla comunione per l'intero. Nel caso di specie tuttavia il coniuge era proprietario in proprio della quota di un quarto del bene, mentre i residui tre quarti appartenevano alla comunione legale dei beni. Essa, come è noto, è una "comunione senza quote", dovendosi reputare i coniugi contitolari dei beni comuni per intero.
Se ne è dedotta la possibilità di sottoporre l'intero bene al procedimento esecutivo, dovendo al coniuge non debitore essere assegnato in sede di distribuzione la quota della metà del ricavato.

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