E' sempre possibile la restituzione del saldo attivo portato da un conto di deposito bancario nonostante il contegno inerte del depositante. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 788 del 20 gennaio 2012)

In tema di deposito bancario il comportamento del depositante che, pur non compiendo ulteriori operazioni di deposito, non richiede la restituzione, non può essere di per se stesso interpretato come indicativo di un disinteresse a far valere il suo diritto di credito, configurante inerzia - all'esercizio del diritto medesimo - cui si ricollega il decorso del termine della prescrizione. Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema della prescrizione del diritto di credito del depositante presuppone risolta la questione della natura giuridica del contratto di deposito bancario, tema assai disputato e forse destinato a diventare, stante il principio di riserva frazionaria, di non poca attualità.
Deposito irregolare? Mutuo? Negozio misto?
La Corte ha optato nel senso dell'autonomia della figura in esame, che partecipa sia dei caratteri del deposito irregolare (nel quale cioè la proprietà di quanto despositato, cose di genere, si mescola con altre cose dello stesso genere, spettando alla banca), sia del mutuo (il cliente viene di fatto a finanziare la banca consentendo che questa, a propria volta, presti il denaro ad altri).
Dalla citata qualificazione la Corte ha dedotto che la prescrizione del diritto del depositante non inizia a decorrere dal giorno del compimento dell'ultima operazione effettuata, bensì dal momento in cui il depositante domandi la restituzione della somma di denaro depositata.
Cosa dire allora delle legge sui depositi "dormienti"?

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