E' risarcibile jure proprio il c.d. "danno edonistico", nell'ambito del danno non patrimoniale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15491 dell’8 luglio 2014)

Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "iure hereditatis"; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.
Il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell'attore ed il fatto illecito.
In caso di risarcimento danni da circolazione stradale, il c.d. danno edonistico, per la perdita del rapporto parentale, deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio. Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, eccetera), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione. La Corte d’appello ha provveduto al risarcimento del danno morale considerando anche lo stretto vincolo parentale e il grandissimo dolore per la perdita dell'unico figlio e per la conseguente, estrema intensità della sofferenza subita. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali la liquidazione del danno morale iure proprio, sofferto per il decesso di un familiare, causato da incidente stradale, sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, e come tali non sindacabili in sede di legittimità ove adeguatamente motivati.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un ulteriore appellativo per designare una tipologia di danno che non parrebbe tuttavia possedere alcune autonomia rispetto alle conosciute categorie: il danno "edonistico". Come tale viene definito il pregiudizio subito, nel caso di specie, dai genitori per la morte dell'unico figlio in esito ad un sinistro stradale. Questo danno, per la improvvisa perdita del rapporto affettivo, è stato in effetti qualificato come risarcibile unitariamente nell'ambito del danno morale subito jure proprio dai predetti parenti, esclusa ogni arbitraria duplicazione delle voci risarcitorie.

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