E' risarcibile il danno conseguente a gravidanza indesiderata per l’uomo che non ha preso precauzioni contraccettive in esito alle dichiarazioni della partner di non essere fertile al tempo del rapporto? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10906 del 5 maggio 2017)

In relazione all’illecito aquiliano, se una persona fornisce alla persona con cui intende compiere un atto sessuale completo un’ informazione non corrispondente al vero in ordine al suo attuale stato di fertilità o infertilità, a tacer d’altro, in concreto nulla ne può derivare in termini risarcitori, per il combinato disposto dell’art. 1227 cpv., e dell’art. 2056 c.c., comma I,: una persona che è in grado di svolgere un atto sessuale completo, infatti, non può – alla luce del notorio – ignorare l’esistenza di mezzi contraccettivi, il cui reperimento e utilizzo sono di tale agevolezza che non possono non essere ascritti alla “ordinaria diligenza” per chi, appunto, in quel determinato caso intende esclusivamente soddisfare un suo desiderio sessuale e non vuole invece avvalersi delle sue potenzialità generative.
L’obbligo del partner di rispettare la volontà della persona con cui intende compiere un atto sessuale completo si rinviene nell’ambito penale, come tutela però della libertà sessuale (art. 609 bis c.p. e ss.), e non della fertilità o infertilità dell’atto sessuale come scelta che l’uno possa imporre all’altro. Potrebbe sotto questo profilo semmai integrarsi, se uno degli esecutori dell’atto sessuale ha costretto l’altro ad adottare o a non adottare mezzi che incidono su tale potenzialità procreativa, il reato di violenza privata (art. 610 c.p.c.) che, peraltro, si commette appunto “con violenza o minaccia”, ovvero costrizione, e non con una eventuale menzogna.

Commento

(di Daniele Minussi)
La menzogna della donna che ha affermato falsamente di non essere fertile al momento del compimento del rapporto sessuale, inducendo il partner a non adottare speciali precauzioni è giuridicamente irrilevante sotto il profilo del risarcimento del danno: questa è la conclusione cui è pervenuta la S.C.. Il ragionamento, invero non del tutto condivisibile, fa leva sul fatto che, qualora l'uomo fosse stato mosso da un così forte ed intenso desiderio di non procreare, avrebbe comunque dovuto adottare sicure misure precauzionali intese a scongiurare tale eventualità. In difetto di ciò egli avrebbe assunto il rischio delle conseguenze dell'azione. Dunque via libera ai raggiri: una volta sdoganata la menzogna sullo stato di infertilità come irrilevante, occorre domandarsi cosa si debba concludere nell'ipotesi in cui uno dei partner avesse ad adottare uno strumento contraccettivo fallato appositamente per "incastrare" l'altro in una gravidanza indesiderata.

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