E' praticabile la trasformazione di una associazione non riconosciuta in fondazione? Quale la forma dell’atto per la relativa deliberazione? (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 5226 del 23 ottobre 2014)

In tema di trasformazione di enti collettivi rilevano in particolare le norme sulla trasformazione “progressiva”, vale a dire a quella vicenda modificativa dell’ente collettivo in cui questo passa da un regime di responsabilità illimitata dei relativi appartenenti ad uno di responsabilità limitata.
Norma cardine per questo caso è l’art. 2500 quinquies, rubricato “Responsabilità dei soci”, il quale sancisce la regola per cui “La trasformazione non libera ai soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”. A sua volta, la disposizione richiamata ed il precedente comma II, regolano le forme ed il contenuto degli adempimenti pubblicitari necessari a perfezionare il procedimento di trasformazione.
A queste previsioni va poi aggiunto l’art. 2500 ter, dedicato alla trasformazione di società di persone in società di capitali, e nel quale si dispone che il capitale della società risultante dalla trasformazione “deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo del passivo”, in base ad una “relazione di stima”, redatta a norma delle disposizioni concernenti le società per azioni o a responsabilità limitata, a seconda del tipo sociale prescelto. Per concludere sul punto, deve sottolinearsi che al fine di evitare pregiudizi per le ragioni dei creditori dell’ente che si trasforma è previsto il rimedio dell’opposizione ex art. 2500 novies. Le norme finora esaminate depongono chiaramente nel senso dell’ammissibilità di una trasformazione da associazione non riconosciuta a fondazione.
Come evidenzia l’appellante, si tratta in questo caso di una trasformazione “omogenea”, che lascia inalterato il fine non lucrativo, ammissibile a fortiori rispetto alle ipotesi di trasformazione eterogenea espressamente previste (art. 2500 septies e octies), ma che determina una modifica del regime di responsabilità per le obbligazioni sociali. In relazione a quest’ultima evenienza, le sopra accennate esigenze di tutela dei creditori sociali – legittimamente addotte dall’amministrazione a fondamento del diniego - possono comunque essere salvaguardate imponendo all’ente che domanda riconoscimento della personalità giuridica adeguate forme di pubblicità, all’effettuazione delle quali subordinare l’iscrizione nel registro delle imprese. Per quanto concerne il più generale profilo della verifica di adeguatezza patrimoniale rispetto allo scopo statutario, nell’ambito del quale rientra quello poc’anzi visto della tutela dei creditori, l’applicazione analogica delle disposizioni codicistiche sopra esaminate, ed in particolare l’art. 2500 ter, comma II, legittimano l’autorità amministrativa competente a chiedere, qualora ne ravvisi la necessità, una relazione di stima del patrimonio esistente alla data della trasformazione, tanto più alla luce del fatto che gli enti di cui al libro I del codice civile non sono soggetti all’obbligo di tenuta di scritture contabili valevoli invece per le società. Tale adempimento documentale è in effetti proprio quello che può consentire, tanto ai creditori sociali quanto all’autorità amministrativa competente, di apprezzare con maggior grado di consapevolezza, rispettivamente, le conseguenze derivanti dalla trasformazione per le loro ragioni di credito, ed eventualmente proporre opposizione ex art. 2500 novies sopra citato, e la proporzione economica tra la funzione dell’ente e la consistenza dei mezzi patrimoniali ad essa sottostante.
Ulteriori corollari della tesi qui sostenuta è che il controllo sulla trasformazione e la sua efficacia richiederanno, ai sensi dell’art. 2500, comma I, la forma l’atto pubblico e la relativa iscrizione nel registro delle imprese, in virtù dell’art. 2436.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il Consiglio di Stato risolve in senso affermativo la questione della ammissibilità di trasformazione di associazione non riconosciuta, come tale ente privo di personalità giuridica, in fondazione, connotata da questo elemento. Al di là dell'elemento comune del fine non lucrativo che contrassegna entrambe le entità, ciò che appare essere necessario è la sottoposizione del patrimonio dell'associazione (rectius: del fondo comune) ad una stima peritale che si pone come del tutto analoga a quella prevista in tema di trasformazione evolutiva da società di persone a società di capitali ai sensi degli artt. 2343 e 2465 cod.civ..
Per quanto infine attiene alla forma nessun dubbio si sarebbe potuto porre circa il fatto dell'indispensabilità dell'atto pubblico, dal momento che tale forma è prevista a pena di nullità per dar vita alla fondazione.

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