E' possibile intestare la nuda proprietà alla badante mentre il beneficiario di Ads mantenga il solo usufrutto a fronte dell'impegno della prima a fornire al secondo assistenza morale e materiale per tutta la vita? Autorizzabile l'operazione con finalità di costituzione di un vitalizio assistenziale. (Tribunale di Torino, 27 novembre 2015)

Deve ritenersi che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno ben possa essere parte contraente di un contratto atipico di vitalizio assistenziale o mantenimento e cioè di quel contratto in base al quale, secondo la prassi, una parte si obbliga a prestare assistenza, solitamente alla stregua di una cosiddetta “badante”, all’altra parte sino alla sua morte, in cambio del trasferimento della proprietà di un bene, generalmente immobile. Ne consegue che il giudice tutelare può autorizzare l’acquisto di un immobile da parte del beneficiario, con intestazione della nuda proprietà alla badante e riserva del diritto di usufrutto in capo al beneficiario stesso a fronte dell’impegno della badante medesima a prestare assistenza morale e materiale al beneficiario sino alla morte della persona in difficoltà.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il provvedimento, emanato in sede di volontaria giurisdizione, assume una portata pratica notevole. E' stato così possibile per il beneficiario di amministrazione di sostegno ridimensionare la propria sostanza immobiliare vendendo l'immobile di cui era proprietario, divenuto eccessivamente "pesante", procedendo all'acquisto di un appartamento di dimensioni più contenute. Tale alloggio è stato intestato quanto al solo usufrutto in capo al beneficiario, quanto invece alla nuda proprietà in capo alla badante, a fronte dell'impegno di costei a prestare assistenza morale e materiale sino alla morte del beneficiario stesso.
Il tema si presta a rilievi rimarchevoli. Anzitutto la qualificazione giuridica di un contratto che soltanto ad una prima occhiata si presterebbe ad essere qualificato secondo lo schema di cui all'art.1411 cod.civ. (dal momento che il prezzo viene integralmente versato dal beneficiario mentre il trasferimento dei diritti immobiliari interviene non soltanto in favore di costui, ma anche della badante). Le cose stanno tuttavia altrimenti: infatti l'attribuzione non è graziosa, bensì onerosa. Il nesso sinallagmatico non intercorre, come d'ordinario, tra alienante e attributario del diritto, ma tra quest'ultimo (la badante) e colui (il beneficiario) che, parimenti attributario del diritto (quanto al mero diritto di usufrutto), eroga il prezzo. E' come se intercorresse una compensazione tra un'adempimento di terzo con surrogazione e contestuale adempimento del debitore mercè assunzione dell'impegno di erogare la prestazione assistenziale nei confronti del solvens.
Un secondo profilo appare in ombra: cosa riferire del conflitto di interessi intrinseco in un meccanismo come quello sopra descritto? E' forse inappropriato evocare un votum captandae mortis in capo al soggetto obbligato ad erogare le prestazioni vitalizie?

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