E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 803 c.c. nella parte in cui la norma subordina la possibilità di revocazione delle donazioni al solo caso in cui il donante non ha o ignori di avere figli o discendenti all’epoca della donazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5345 del 2 marzo 2017)

La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti (art. 803 c.c.) , rispondendo all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento, è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell'atto di liberalità, dell'esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo. Né tale previsione contrasta con gli artt. 3, 30 e 31 Cost., non determinando alcuna ingiustificata disparità di trattamento o lesione del diritto dei figli sopravvenuti, i quali sono tutelati solo in via mediata ed indiretta, in quanto l'interesse tutelato dalla norma è quello di consentire al genitore di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli, sicché è proprio l'assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione che legittima la revocazione, al fine di assicurare rilevanza giuridica ad un intimo e profondo sentire dell'essere umano, che può non essere stato valutato adeguatamente dal donante che non abbia ancora avuto figli, diversamente da quello che, avendo già provato il sentimento di amore filiale, si è comunque determinato a beneficiare il donatario, benché conscio degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia trae spunto dalla vicenda di due coniugi: il marito pretendeva fosse revocata la donazione indiretta posta in essere in favore della moglie sul presupposto della sopravvenienza di un ulteriore figlio nato da un'unione con un'altra donna. L'instante al tempo della liberalità aveva già un figlio avuto dalla moglie donataria, al quale poi si era aggiunto un ulteriore figlio sempre dalla stessa donna. Infine, separatosi, era nata ulteriore prole da altra unione. Contrasta con l'art.3 Cost. l'art. 803 cod.civ. il quale presuppone che il donante non abbia figli che successivamente abbiano a sopravvenire? Secondo la S.C. la nozione di "sopravvenienza" di cui alla norma comporta la preventiva assenza totale di figli e si incentra sulla ratio di permettere al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta esigenza di soddisfare le fondamentali esigenze dei figli, ciò che è escluso quando alla data della donazione un figlio fosse già preesistente.

Aggiungi un commento