E' escluso dalla comunione legale dei beni il diritto di credito scaturente dal contratto preliminare stipulato da uno soltanto dei coniugi. L'eventuale pronunzia costitutiva non determina un'acquisto ex art. 177 lett. a) cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11504 del 3 giugno 2016)

Non cade in comunione legale l'immobile che, promesso in vendita a persona coniugata in regime di comunione legale, sia coattivamente trasferito ex art. 2932 c.c., a causa dell'inadempimento del promittente venditore, al promissario acquirente, con sentenza passata in giudicato dopo che tra quest'ultimo ed il coniuge era stata pronunciata la separazione.
La comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 c.c., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso pratico non è assolutamente infrequente. Uno solo tra i coniugi che si trovano in comunione legale dei beni stipula il contratto preliminare in veste di promissario acquirente. Successivamente l'altra parte si rende inadempiente. Chi è il titolare dei diritto di credito relativo alla posizione contrattuale e scaturente dalla condotta violatrice dell'obbligazione di stipulare in capo al promittente alienante? Secondo la S.C. tale diritto non rientra nella comunione legale dei beni ai sensi della lettera a) dell'art.177 cod.civ., rimanendo il capo a colui che ebbe a sottoscrivere il contratto. L'opinione può dirsi conforme a quella consolidata in giurisprudenza: cfr., ex multis, Cass. civile, sez. II 1548/2008.

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