E' cedibile il credito scaturente dal risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a sinistro stradale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 22601 del 3 ottobre 2013)

Ben può il diritto (o la ragione) di credito al risarcimento del danno non patrimoniale costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1260 c.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una cosa è il diritto personalissimo pregiudicato dalla condotta lesiva del danneggiante, altra cosa è il diritto di credito nascente dall'affermazione della responsabilità del danneggiante e dalla conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno. D'altronde va rimarcato come sia trasmissibile jure hereditatis il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nonchè del danno biologico c.d. terminale (quello connesso alle sofferenze patite nel lasso di tempo intercorrente tra il danno e la morte del danneggiato).

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