Doveri del notaio: la frettolosità è incompatibile con l’attività notarile ed è deducibile presuntivamente. (Cass. Civ., Sez. VI, n. 28023 del 21 dicembre 2011)
Incorre nella violazione del principi di personalità e qualità della prestazione, di cui all’art. 47, comma II, del codice deontologico, il notaio il quale stipuli un numero di atti tale – considerato un determinato lasso di tempo – che non sia garantita la personale e completa esecuzione di tutte le fasi da parte del notaio (indagine, redazione, lettura, conformità alla volontà delle parti).
La frettolosità è infatti incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibile presuntivamente allorquando il tempo dedicato alla formazione dell'atto non sia sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso. In questo caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni.