Doveri del notaio: la frettolosità è incompatibile con l’attività notarile ed è deducibile presuntivamente. (Cass. Civ., Sez. VI, n. 28023 del 21 dicembre 2011)

Incorre nella violazione del principi di personalità e qualità della prestazione, di cui all’art. 47, comma II, del codice deontologico, il notaio il quale stipuli un numero di atti tale – considerato un determinato lasso di tempo – che non sia garantita la personale e completa esecuzione di tutte le fasi da parte del notaio (indagine, redazione, lettura, conformità alla volontà delle parti).
La frettolosità è infatti incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibile presuntivamente allorquando il tempo dedicato alla formazione dell'atto non sia sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso. In questo caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
La violazione del principio della personalità della prestazione notarile e della regola di cui dell'art.47 l.n. nell'ipotesi di comportamenti "frettolosi" va riservata al caso in cui la tempistica renda ex se incompatibile che la lettura integrale dell'atto sia avvenuta. Per il resto un elevato numero di atti in un lasso temporale non è di per sè indicativo della violazione del principio della personalità della prestazione, stante la non contestualità delle fasi dell'indagine della volontà delle parti, dell'adeguamento della stessa, dell'istruttoria, della redazione dell'atto ed infine della stipula.

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