Donazioni prive di requisito formale, donazioni indirette e manifestazione di capacità contributiva del figlio. Pagamento del canone di locazione e del natante da parte dei genitori. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 5419 del 3 marzo 2017)

Qualora il contribuente riesca a dimostrare che provvede ai canoni di locazione dell'appartamento e riesce a mantenere il costoso yacht grazie alle donazioni dei genitori benestanti, è illegittimo l'accertamento sintetico che ridetermina il reddito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non importa se la donazione è priva dei requisiti formali che le sono propri (stipulazione per atto pubblico alla presenza di due testimoni). In ogni caso la prova della concreta esecuzione delle attribuzioni patrimoniali è sufficiente allo scopo di precludere l'accertamento di un maggiore reddito in capo al donatario (nella specie, la figlia in favore della quale i genitori avevano effettuato una serie di attribuzioni dirette ed indirette di cospicua rilevanza economica). Giova in ogni caso osservare come, allo scopo di evitare un contenzioso complicato (e spesso anche rischioso) vale la pena di dar corso ad un'attività giuridica appropriata e a flussi finanziari perfettamente tracciabili.

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