Donazione simulata di immobili in favore di familiare: non implica necessariamente la natura fraudolenta dell'atto negoziale. Il Fisco non può procedere sic et simpliciter al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di quanto donato. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 3011 del 20 gennaio 2017)

La donazione simulata dei beni al familiare non necessariamente è un atto fraudolento attraverso il quale l'indagato vuole sottrarsi al pagamento delle imposte; da valutare, pertanto, se disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'ipotesi accusatoria è quella di sottrazione fraudolenta di beni al fisco, reato previsto dall'art.11 del d.lgs. 74/2000, per aver posto in essere atti finalizzati a diminuire la propria sostanza allo scopo di non pagare i propri debiti tributari. Nel caso di specie veniva in considerazione la donazione simulatamente effettuata (in concorso con tutti gli altri fratelli) al fratello della quota di propria spettanza di nove beni immobili. Ma alienazione simulata implica necessariamente alienazione fraudolenta?
Prescindendo dalla non provata natura simulata della liberalità, la natura fraudolenta richiede l'intento del contribuente di sottrarre in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario. Nella fattispecie è invece la stessa ipotesi accusatoria a prevedere unicamente di aver semplicemente alienato simulatamente i beni de quibus, peraltro senza ulteriormente dedurre.

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