Donazione indiretta e collegamento negoziale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21449 del 21 ottobre 2015)

La donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell'art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima.
In sostanza, essa realizza un collegamento negoziale in cui si individua un negozio mezzo (ad esempio - adempimento del terzo) e un negozio fine (donazione). Il negozio indiretto, dunque, è il risultato del collegamento tra i due negozi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso in esame l'ereditando aveva aperto plurimi conti correnti presso un istituto di credito elvetico in favore di alcuni parenti, parallelamente conferendo alla banca specifiche disposizioni di rendere disponibili in favore di ciascuno di essi una volta che fosse stata presentata attestazione della sua morte. La fattispecie, qualificata come donazione indiretta dalla Corte, è stata descritta in chiave di collegamento negoziale tra delegazione di pagamento (tale l'ordine impartito alla banca dal disponente) e disposizione attributiva tra ereditando e beneficiari.

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