Donazione di immobile, susseguente vendita a terzi: tassata la plusvalenza soltanto se si può ritenere provata la finalità elusiva dell'operazione. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 12316 del 17 maggio 2017)

Deve essere annullato l’atto che sottopone a tassazione la plusvalenza in capo al donante per il terreno edificabile rivenduto dai donatari a breve distanza dall’atto di liberalità dovendosi escludere l’elusione laddove non risulta provata la natura simulata della donazione laddove i beneficiari hanno incassato il corrispettivo della vendita e non vi è alcun elemento di prova in base al quale ritenere che il corrispettivo sia stato retrocesso al donante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il discrimine tra operazione elusiva e l'ordinario avvicendamento degli atti negoziali sarebbe, secondo la pronunzia che si annota, costituito dall'individuazione del soggetto che incassa il prezzo dell'alienazione del bene. Se il terreno oggetto di donazione viene venduto dal donatario che incassa il prezzo e se ne appropria senza riversarlo al donante non si potrebbe parlare di meccanismo elusivo e le pretese di assoggettare a tassazione le relative plusvalenze da parte dell'Erario sarebbero destituite di fondamento.

Aggiungi un commento