Donazione di diritti d'autore. (Cassazione Civile n. 5461/2002.)

L'art. 107 della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabilendo che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, disciplina la circolazione, anche separata, delle facoltà derivanti dal diritto d'autore secondo le regole ordinarie dei contratti, cosicché detta circolazione, fatti salvi i limiti di inalienabilità stabiliti dalla normativa speciale, si realizza in base ai negozi, tipici o atipici, volta a volta utilizzabili dall'autonomia privata; è pertanto da escludere che la citata norma consenta alle parti di perseguire la causa tipica di liberalità, consistente nel diretto arricchimento dell'oblato senza alcun corrispettivo, con un negozio sottratto agli obblighi di forma della donazione.

Commento

Il trasferimento del diritto d'autore interviene in esito ad atti ngoziali contraddistinti ciascuno dall'elemento causale che ad esso è proprio. Non è dunque configurabile in materia una modalità traslativa peculiare che permetta di trasferire il diritto donandi causa senza osservare le forme tipiche dell'atto di liberalità donativa.

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