Donazione della nuda proprietà di un compendio immobiliare: configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 30497 del 19 luglio 2016)

Non risponde necessariamente di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi vende la nuda proprietà dell’immobile dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate. La condanna, infatti, non può scattare in presenza di un ingente patrimonio con cui far fronte al debito fiscale e in assenza di una motivazione sul dolo specifico, rappresentato dal fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie la cessione a titolo liberale effettuata dopo aver ricevuto plurimi avvisi di accertamento, peraltro impugnati, aveva eccitato il fisco. Si era così giunti a prospettare a carico dell'alienante la commissione del reato di sottrazione fraudolenta di beni allo scopo di non pagare le imposte. Tale costruzione è stata peraltro negata non tanto in relazione al fatto dell'intervenuta impugnazione dei predetti avvisi (dunque essendo contestata la debenza delle pretese erariali e non sussistendo alcuna procedura di riscossione in atto) , quanto sulla scorta della eventuale sufficienza del residuo patrimonio del disponente in relazione alle pretese del fisco.

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