Domanda di risoluzione: rilevabilità ex officio della nullità del contratto. (Cass. Civ., Sez. unite, sent. n. 14828 del 4 settembre 2012)

Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell'uno e nell'altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
Rimarchevole la presa di posizione delle Sezioni Unite della Cassazione.
Va rammentato che, in tema di nullità, costituisce principio generale la possibilità che il Giudice rilevi la nullità del contratto ex officio. Tuttavia nel tempo si è consolidato l'orientamento in base al quale la dichiarazione giudiziale di nullità avrebbe dovuto confrontarsi con le tematiche concretamente poste dalle parti all'attenzione del giudicante. Ogniqualvolta si fosse domandato l'adempimento delle obbligazioni contrattuali sarebbe stato possibile per il Giudice dichiarare la nullità del contratto, mentre non altrettanto sarebbe stato praticabile quando ne fosse stata domandata la risoluzione ovvero l'annullamento. In senso contrario (cfr. Cass. 6170/2005) era stato rilevato come in ogni caso l'accertamento della causa di nullità possiede natura incidentale e può essere comunque disposto dal Giudice, stante la omogeneità del presupposto (la validità del contratto) che muove le parti, sia che avessero domandato l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, sia che avessero instato per l'annullamento o la risoluzione del vincolo contrattuale. A tale ultimo orientamento pare ispirata la pronunzia qui in esame.

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