Dolo negoziale e conseguenze dello stesso. Collegamento fra vendita e locazione finanziaria. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4065 del 20 febbraio 2014)

Deve essere annullato per dolo il contratto di vendita del bene presentato come nuovo di fabbrica e rivelatosi invece obsoleto, dal momento che, nel nostro ordinamento, vige il principio fraus omnia corrumpit, in virtù del quale il dolo decettivo conduce all'annullamento del contratto (come pure del negozio unilaterale) quale che sia l'elemento sul quale il deceptus sia stato ingannato.
Nelle operazioni di leasing, tra il contratto di vendita e quello di locazione finanziaria esiste un collegamento funzionale, per effetto del quale si produce una diffusione delle cause di nullità, annullamento, risoluzione, dall'uno all'altro dei due contratti collegati. Ne deriva, pertanto, che l'utilizzatore può far valere in nome proprio, nei confronti del fornitore, le azioni scaturenti dal contratto di vendita e, se convenuto dal concedente per il pagamento dei canoni, può eccepirgli ex art. 1460 c.c. l'esistenza dei vizi della cosa. Con l’ulteriore conseguenza che siffatti vizi potranno essere fatti valere dal concedente, che di del contratto di vendita è parte in tutti i sensi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il dolo induce in errore uno dei contraenti. Ciò premesso poi non conta più se si tratti di errore essenziale ovvero non essenziale (in riferimento all'oggetto sul quale esso cade). In ogni caso l'errore indotto dalla condotta ingannatrice del contraente conduce alla invalidità del contratto. Ciò premesso, nel contratto di leasing, l'acquisto di un bene è con tutta evidenza, funzionale alla susseguente concessione in uso all'utilizzatore. ne segue che, quando la compravendita che ne costituisce l'antecedente logico e funzionale, sia annullabile per dolo, anche la collegata locazione finanziaria non può che essere inficiata da analogo vizio. La relativa azione non può che competere all'utilizzatore.

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