Dolo e annullamento del contratto. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 16004 dell’11 luglio 2014)

Le dichiarazioni menzognere (cosiddetto mendacio) sono idonee ad integrare raggiri - e, dunque, a configurare il dolo contrattuale - la cui rilevanza è tanto maggiore in relazione all'affidabilità intrinseca degli atti utilizzati (come quelli contabili destinati a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società) e se siano rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell'altra parte il processo formativo della volontà negoziale. La valutazione della idoneità di tale comportamento a coartare la volontà del deceptus è riservata al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del deceptor - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto ictu oculi dell'inganno perpetrato nei suoi confronti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia focalizza la propria attenzione su due aspetti. La natura dolosa della condotta del deceptor (il cui comportamento abbia lo scopo di indurre in inganno la controparte) e l'attitudine della manifestazione decettiva ad indurre in errore. Sotto questo profilo, la cui valutazione non può che costituire un apprezzamento di merito, è il soggetto che ha perpetrato l'inganno a dover fornire la prova che l'ingannato ben conosceva la falsità della rappresentazione o, in alternativa, che avrebbe dovuto conoscerla perchè percepibile ad occhio nudo. All'inverso, si può osservare come, ai fini dell'annullamento, non serva dar conto che l'inganno potesse essere sventato soltanto con l'ausilio di tecniche straordinarie.

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