Divisione giudiziale di beni ricadenti in comunione incidentale ereditaria. Le somme versate a titolo di conguaglio conformemente alla pronunzia, devono essere tassate con le aliquote proprie della vendita e non della divisione. (CTR Roma, Sez. Distaccata di Latina, Sez. XL, sent. n. 590 del14 febbraio 2017)

Nel caso di scioglimento della comunione ereditaria e di attribuzione del bene caduto in successione, le somme versate a titolo di conguaglio devono ritenersi corrispettivo del trasferimento immobiliare eccedente e, pertanto, le stesse soggiacciano alle aliquote relative alla vendita, nel caso di specie dei terreni, per l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi del Dpr n. 131/86. La tassazione, inoltre, è legittima anche sotto il profilo della solidarietà di imposta ex art. 57 del decreto citato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Di per sè il dictum è banale, sennonchè le parti colpite dall'avviso di liquidazione dell'imposta pretendevano che fosse fatta applicazione dell'aliquota propria della divisione immobiliare (1% a titolo di imposta di registro) sulla scorta del fatto che era stata la sentenza ad assegnare denaro ad alcuni condividenti, beni immobili ad altri. Il nodo tuttavia è un altro: il denaro non costituiva infatti un bene presente nella massa divisionale, di modo che potesse essere assegnato agli uni, mentre gli immobili fossero da attribuire agli altri, bensì costituiva uno strumento di pagamento a titolo di conguaglio.

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