Divisione ereditaria ed addebito dell’eccedenza ex art. 720 cc. a carico dell'erede assegnatario. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 12779 del 23 maggio 2013)

In tema di divisione ereditaria, in caso di immobile non comodamente divisibile, l'addebito dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 720 c. c., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il meccanismo perequativo che sta alla base della determinazione di conguagli in denaro ai sensi dell'art.728 cod.civ., come anche nell'ipotesi affine di cui all'art.720 cod.civ. (in favore del coerede apporzionato con beni di valore inferiore ovvero del coerede al quale non sia stato assegnato l'unico bene non divisibile) prescinde assolutamente dal contenuto delle domande svolte dalle parti in giudizio. Esso infatti ha a che fare con le concrete modalità attuative del procedimento divisionale devoluto alla competenza del Giudice.

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