Divisione ereditaria: differenza tra conguaglio ex art. 728 cod.civ. ed attribuzione di somma riveniente dall'addebito di eccedenza ai sensi dell'art. 720 cod.civ., dettato in tema di immobili non divisibili. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8259 del 22 aprile 2015)

In tema di divisione ereditaria, mentre il pagamento del conguaglio in danaro, di cui all'art. 728 c.c. è previsto per compensare l'ineguaglianza in natura delle quote e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale sia imposto, il conguaglio stabilito dall'art. 720 c.c., in quanto destinato a facilitare la divisione di immobili non comodamente divisibili e tale, perciò, da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, impone, invece, il consenso degli stessi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia pone in luce la distinzione tra attribuzione di una somma a titolo di conguaglio nella formazione dei lotti divisionali e attribuzione di somma volta a compensare un condividente in esito all'attribuzione per intero di un bene non comodamente divisibile all'altro condividente.
Quest'ultima dazione, in quanto così rilevante da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, richiede il consenso di coloro che devono corrispondere le relative somme.

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