Divisione ereditaria: differenza tra conguaglio ex art. 728 cod.civ. ed attribuzione di somma riveniente dall'addebito di eccedenza ai sensi dell'art. 720 cod.civ., dettato in tema di immobili non divisibili. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8259 del 22 aprile 2015)
In tema di divisione ereditaria, mentre il pagamento del conguaglio in danaro, di cui all'art. 728 c.c. è previsto per compensare l'ineguaglianza in natura delle quote e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale sia imposto, il conguaglio stabilito dall'art. 720 c.c., in quanto destinato a facilitare la divisione di immobili non comodamente divisibili e tale, perciò, da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, impone, invece, il consenso degli stessi.